AVV. FILIPPO CAMELA
IL CERTIFICATO 335
Che cosa significa richiedere un certificato 335?
Innanzitutto il "numero" 335 si riferisce all'articolo del codice di procedura penale rubricato "registro delle notizie di reato". Il relativo certificato attesta, salva l'ipotesi di iscrizioni coperte dal segreto, le iscrizioni dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminare.
La richiesta può essere presentata dal soggetto interessato (munito di copia documento di riconoscimento in corso di validità) o da un delegato (munito di delega e di copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato medesimo) presso l'Ufficio della Procura della Repubblica del luogo in cui è stato commesso il (presunto) reato. La peculiarità di tale certificato è che lo stesso si riferisce alle SOLE iscrizioni relative alla fase delle indagini preliminari e, pertanto, differisce sia dal certificato dei carichi pendenti sia dal certificato del casellario giudiziale.
Quindi, in conclusione, eccetto le ipotesi di iscrizioni coperte dal segreto, con il certificato 335 è possibile sapere se la Procura ha aperto un fascicolo a carico di una persona. Tale conoscenza consente alla medesima persona indagata (che fino a quel momento potrebbe non aver ricevuto alcuna notifica o comunicazione in merito) di esercitare, già in questa fase, alcune facoltà e diritti tra cui quella di nominare un difensore di fiducia ex art. 96 del codice di procedura penale.
IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI
Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione. Tale certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato.
La richiesta può essere presentata sia dalla persona interessata sia da un delegato (come per il certificato 335). Inoltre, tale certificato può essere richiesto dal difensore dell'imputato nei confronti della persona offesa o del testimone.
Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
E' un certificato che elenca i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all'esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona - interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno - i provvedimenti relativi ai fallimenti - i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008 - i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi).
A partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Valgono le stesse modalità di richiesta indicate per i certificati 335 e carichi pendenti