IL DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO 

19.11.2019

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA

I principi che regolano il "GIUSTO PROCESSO" sono il frutto di una lunga e secolare elaborazione. 

Al riguardo, è possibile menzionare:

  • la "Dichiarazione Universale dei diritti umani", approvata il 10 dicembre dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale dispone che "ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta" (art. 10)
  • la "Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, afferma che "1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza" (art. 6).

A livello nazionale, il legislatore costituzionale ha previsto, all'art. 111 della Costituzione, una serie di principi cardine ai quali deve informarsi ogni processo (con particolare riferimento al processo penale):

  1. il principio della RISERVA DI LEGGE ("la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"). Con tale principio si afferma che solo il legislatore (esclusi dunque gli organi amministrativi e giurisdizionali) può disciplinare lo svolgimento del processo
  2. i principi del CONTRADDITTORIO, della PARITA' DELLE PARTI e del GIUDICE IMPARZIALE ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"). In altri termini, il soggetto ha il diritto di esporre la sua difesa prima dell'emissione del provvedimento (contraddittorio), in una situazione di equilibrio di poteri (accusa e difesa) innanzi ad un giudice privo di qualsivoglia legame con le parti (imparzialità)

  3. la RAGIONEVOLE DURATA ("la legge ne assicura la ragionevole durata"): si tratta di un principio che, pur richiamando l'art. 6 della CEDU, assume una connotazione oggettiva nell'ambito di un processo regolato dai principi sopra elencati. 

Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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