CHI INSULTA UN SACERDOTE COMMETTE IL REATO DI VILIPENDIO DELLA RELIGIONE?

29.01.2021

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA

La risposta a tale quesito è contenuta all'art. 403 del codice penale il quale punisce, con la multa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 "chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio di un ministro del culto"[1].

Per comprendere l'elevato disvalore di un tale comportamento, è possibile fare un esempio tanto pratico quanto attuale: si pensi ad una funzione religiosa, trasmessa tramite una diretta Facebook, nel corso della quale vengono inseriti commenti denigratori ed offensivi della religione cattolica attraverso espressioni oltraggiose rivolte al celebrante.

Orbene, in un caso del genere, la condotta in esame (consistita nell'inserire giudizi sommari e totalmente gratuiti, sintomatici di un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica), risulta idonea a ferire e a ledere il bene giuridico del "sentimento religioso". Sul punto, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che il "sentimento religioso", il "quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune" é da considerarsi "tra i beni costituzionalmente rilevanti"[2].

Alla luce del bene giuridico protetto dalla norma in esame, il vilipendio può riguardare non solo il ministro di culto bensì anche il credente. Non a caso, è prevista la pena della multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per colui che "pubblicamente offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa" [3].

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, "non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati ma è sufficiente che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa"[4].

Dunque, l'attuale formulazione dell'art. 403 c.p. prevede una forma di c.d. "vilipendio indiretto" nel quale il materiale destinatario (il ministro di culto ovvero il fedele) dell'azione denigratoria rappresenta lo strumento per colpire ed offendere la confessione religiosa.

Ad ogni buon fine, è bene chiarire che la condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini segnati dallo stesso significato etimologico della parola ("tenere a vile", ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni "accesi", dei dogmi della fede[5].

Quindi, in conclusione, è possibile rispondere in maniera affermativa al quesito originariamente posto a condizione che "l'attacco", gratuito e scevro da qualsiasi forma di giudizio critico, sia effettivamente destinato ad irridere ovvero ad oltraggiare la confessione religiosa. Difatti, il ministro di culto, al pari del fedele, è da considerarsi un simbolo della religione e, per l'effetto, eventuali espressioni ingiuriose ed offensive a lui direttamente rivolte sono potenzialmente idonee, seppur in via "indiretta", a ledere il bene giuridico del sentimento religioso, costituzionalmente garantito e altresì protetto dall'art. 403 del codice penale.


[1] Art. 403, comma 2, codice penale

[2] Corte Costituzionale, Sentenza n. 188/1975

[3] Art. 403, comma 1, codice penale

[4] Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 10535/2009

[5] In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 1952/2017; Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 10535/2009

Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
Creato con Webnode Cookies
Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia