IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI O STALKING

20.11.2019

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA

La gravità di tale reato si desume dal significato del termine "stalker" traducibile nella condotta di colui che "pedina furtivamente" o si apposta "per cacciare" così ingenerando nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico.

Il delitto di atti persecutori, previsto all'art. 612 - bis del codice penale (modificato dalla recente Legge 69/2019), è finalizzato a tutelare la libertà morale della vittima. Il delitto questione sussiste quando:

  • lo stalker realizza condotte abituali che si sostanziano in minacce o molestie nei confronti della persona offesa;
  • la persona offesa, a causa delle condotte abituali dello stalker, manifesta alternativamente: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) una alterazione delle proprie abitudini di vita.

Con l'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso (Legge n. 69/2019), la pena prevista per il delitto di stalking è la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi. Sono previste inoltre alcune aggravanti tra cui, a titolo esemplificativo, la commissione del fatto da parte del coniuge, anche separato o divorziato oppure da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Infine, la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso, tra l'altro, in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza oppure di persona affetta da disabilità.   

A seguire il testo completo dell'art. 612 - bis del codice penale così come modificato dalla Legge n. 69/2019: "salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.                                                        La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.                                                                                                           La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.                                                                                                   Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"  

Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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