ILLEGITTIMA LA EQUIPARAZIONE TRA DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE
A stabilirlo è la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato illegittimi, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". Le norme impugnate, introdotte in sede di conversione, violano l'indicato parametro costituzionale per difetto di omogeneità e, quindi, di nesso funzionale con le disposizioni del decreto-legge, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti di emendabilità del provvedimento d'urgenza da parte della legge di conversione.