MOLESTIE TELEFONICHE: LA RECIPROCITA' DELLE MOLESTIE ESCLUDE LA ILLICEITA' PENALE DEL FATTO

27.11.2019

Il reato di molestia consiste in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a disturbare ovvero ad interferire nella vita privata della vittima. L'art. 660 del codice penale punisce anche la molestia commesso con il mezzo del telefono.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, si è verificata una "discussione", tramite sms, tra l'imputata, la madre e la persona offesa. Orbene, è stato ribadito che "non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 c.p. allorchè vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione per petulanza o altro biasimevole motivo, cui è subordinata l'illiceità penale del fatto" (Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 7067/2018) 

Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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