GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

02.12.2019

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA

I VALORI DI TASSO ALCOLEMICO CONSENTITI E VIETATI

L'art. 186 del Codice della Strada dispone che "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche". Si tratta di una norma che mira a proteggere e garantire la sicurezza in ambito stradale. 

La legge non punisce automaticamente tutti coloro che hanno assunto, prima di mettersi alla guida di un veicolo, una sostanza alcolica ma soltanto coloro che presentano un determinato tasso alcolico o alcolemico. Tale termine indica la concentrazione di etanolo (alcol) nel sangue e si esprime in grammi per litri (g/l).

Per l'effetto, è importante stabilire, innanzitutto, qual è la soglia consentita entro la quale non sono previste alcun tipo di sanzioni.

IL LIMITE CONSENTITO

In prima analisi, è possibile affermare che tutti coloro che presentano un valore fino a 0,5 grammi per litro (g/l) non commettono alcun tipo di illecito né di natura amministrativa né di natura penale. 

GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI

Il primo limite o valore punito dalla legge è quello superiore a 0,5 (g/l) e compreso fino a 0,8 (g/l). In tal caso, è prevista la sanziona amministrativa del pagamento di una somma da euro 544,00 a 2.174,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

È doveroso specificare che tutte le ipotesi compreso in tale limite (da 0,5 a 0,8) costituiscono un illecito amministrativo e non un illecito penale: dunque, all'accertamento non farà seguito alcun procedimento penale. 

Il secondo limite o valore punito dalla legge è quello superiore a 0,8 (g/l) e compreso fino a 1,5 (g/l). A differenza del caso precedente, la legge prevede la pena dell'arresto fino a 6 mesi oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

L'ipotesi più grave è quando il soggetto presenta un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l). In tal caso, la legge prevede la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. In caso di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quindi, valori di tasso alcolemico superiori a 0,8 (g/l) assumono rilevanza penale. Per l'effetto, trattandosi di reati procedibili d'ufficio, a seguito dell'accertamento, viene instaurato un procedimento penale a carico del soggetto.

P.S. La breve e succinta indicazione dei tassi alcolemici e delle conseguenze previste dalla legge non sono certo da considerarsi esaustive tenuto conto della complessità della materia. Per tale ragione, chiunque desiderasse ricevere informazioni più dettagliate sulla normativa vigente, sulle problematiche connesse alla sospensione della patente di guida oppure al sequestro del veicolo, è possibile inviare le richieste compilando il modulo nella sezione "Avv. Filippo Camela". Si precisa che tali informazioni, poiché generiche, non costituiscono una prestazione professionale e, pertanto, sono da considerarsi gratuite e senza alcun impegno o vincolo.


Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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