Vendite on line e truffa
A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA
Gli acquisti on line rappresentano, ai giorni nostri, una modalità di compravendita molto diffusa ed utilizzata. A fronte di un pagamento anticipato (solitamente attraverso una carta di credito o una prepagata), l'acquirente non ha la possibilità concreta di verificare il prodotto di suo interesse finché lo stesso non viene consegnato o recapitato.
In tale contesto, si potrebbero inserire situazioni solitamente riconducibili, in ambito civile, ad ipotesi di cosiddetto inadempimento contrattuale. Sul punto, l'art. 1218 del codice civile testualmente dispone che "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Tuttavia, in alcuni casi, la mancata esecuzione della prestazione potrebbe non essere riconducibile ad un mero inadempimento bensì ad una vera e propria truffa. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "si ha truffa contrattuale allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato" (Cass. Pen., II Sez., n. 29853/2016).
In caso di vendite on line, la Corte di Cassazione ha affermato che proprio la particolare caratteristica di tali vendite (affidamento del compratore nei confronti sia del venditore sia del prodotto o della merce) "determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo" (Cass. Pen., Sez. II, n. 45115/2019)
Quindi, in caso di vendita on line o di altre situazioni di natura contrattuale, la mancata esecuzione della prestazione potrebbe ricondursi ad una ipotesi di truffa a condizione che sussistano i cosiddetti artifizi o raggiri previsti dall'art. 640 del codice penale. In assenza di tali elementi, si potrebbe trattare di un inadempimento di natura civile.