REGISTRARE UNA TELEFONATA E' REATO?

30.01.2021

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA

La risposta a tale quesito presuppone una attenta valutazione del fatto concreto. In linea di massima, la conversazione può essere registrata da chi vi sta partecipando. In caso contrario è configurabile il reato di cui all'art. 617 del codice penale che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni[1].

La norma da ultimo citata, difatti, è posta a tutela della riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In tale contesto, è vietato captare "fraudolentemente" una conversazione che riguarda "altre persone".

Un caso particolare è stato quello che ha riguardato un genitore separato il quale provvedeva a registrare le comunicazioni telefoniche intervenute tra la ex moglie e i propri figli minori a lui affidati. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello territorialmente competente, la quale confermava la condanna per il reato di cui all'art. 617 del codice penale, l'uomo proponeva ricorso per Cassazione.

Orbene, la Corte di Cassazione, ha ritenuto correttamente configurabile il reato in questione in quanto i figli minori "sono soggetti "altri" rispetto al padre e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto". Inoltre, la circostanza addotta dal ricorrente, secondo la quale la ex moglie fosse a conoscenza dell'intenzione dell'uomo di registrare la conversazione, non assume rilevanza poiché "il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l'elemento soggettivo del reato come erroneamente ritenuto dal ricorrente)"[2].

In conclusione, ai sensi dell'art. 617 del codice penale, registrare una telefonata è vietato quando:

- la registrazione avviene attraverso un mezzo fraudolento;

- la registrazione viene eseguita da chi non partecipa alla conversazione.


[1] Art. 617, comma 1, c.p.

[2] Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n.41192/2014



Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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