STALKING E RAPPORTI GENITORI-FIGLI

11.01.2021

E' CONSENTITO REALIZZARE CONDOTTE VESSATORIE NEI CONFRONTI DELL'EX PARTNER CON IL PRETESTO DI VEDERE I FIGLI?

A CURA DI AVV. FILIPPO CAMELA


Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, un uomo è stato condannato dal Tribunale (sentenza confermata anche in secondo grado) per il delitto di atti persecutori (c.d. Stalking) nei confronti dell'ex convivente.

L'imputato proponeva così Ricorso per Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'errata qualificazione come vessatorie di condotte invero poste in essere, a suo dire, al fine di esercitare il suo diritto di avere rapporti affettivi e di frequentazione con il figlio minorenne, nato dalla relazione con la donna (persona offesa). L'imputato sosteneva che, anche a voler considerare dette condotte come vessatorie, le stesse avrebbero dovute essere scriminate per avere agito nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere, inerenti alla condizione di genitore.

Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la Sentenza n. 10904/2020, ha ritenuto inammissibile tale doglianza osservando, in particolare, che "non hanno rilevanza alcuna (come già ritenuto correttamente dalla Corte di appello) gli argomenti relativi ai rapporti padre-figlio, dato che le condotte vessatorie, contestate nell'imputazione e ritenute provate nel giudizio di merito, sono state dirette esclusivamente nei confronti della ex convivente e madre del bambino, senza alcun nesso con la condizione di genitore". Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva già escluso che le condotte contestate all'imputato (consistite in chiamate telefoniche, minacce, pedinamenti, danneggiamenti e atti vandalici) fossero in qualche modo finalizzate ad incontrare ovvero ad avere notizie del bambino.

Quindi, in conclusione, è possibile affermare che l'esercizio dei diritti inerenti la condizione di genitore non consente di scriminare le condotte vessatorie, come quelle realizzate nel caso di specie, le quali, ove ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 612 bis del codice penale, integrano il delitto di Stalking.

 


Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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