TRUFFA CONTRATTUALE ON LINE, ASSEGNO CIRCOLARE E PRELIEVO: QUANDO SI CONSUMA IL REATO?

27.05.2020

IL REATO SI CONSUMA AL MOMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DELL'IMPORTO SU CONTO CORRENTE OVVERO AL MOMENTO DEI SUCCESSIVI PRELIEVI?

I FATTI CONTESTATI

A seguito di un arresto eseguito in flagranza di reato, si contestava ad un soggetto, in concorso con la di lui suocera, di aver architettato una truffa pubblicando, su un noto sito internet, un annuncio per la vendita di una autovettura per l'importo di Euro 18.400. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'arrestato si sarebbe dunque fatto inviare la foto di un assegno circolare emesso per quell'importo da parte della persona interessata all'acquisto dell'auto ed avrebbe quindi clonato il titolo (l'assegno circolare).

A seguito di tale clonazione, l'arrestato si sarebbe recato in banca (con la suocera) per depositarlo sul conto corrente intestato alla suocera medesima. Successivamente, si sarebbe portato presso alcune filiali della stessa banca per effettuare quattro prelievi in contanti, operazioni codeste che avrebbe alimentato i sospetti della impiegata la quale procedeva ad allertare le Forze dell'Ordine.

LA QUESTIONE GIURIDICA

In ipotesi di truffa contrattuale on line avente come oggetto il conseguimento di titoli bancari, il reato si consuma al momento dell'accreditamento ovvero dei successivi prelievi?

LA SOLUZIONE

Con la sentenza n. 48897/2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Penale, investita della questione, ribadisce innanzitutto che la truffa è un reato istantaneo e di danno.

Con specifico riferimento ai titoli di credito, si richiamano precedenti orientamenti secondo i quali "il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (cfr., Cass. SS.UU., 32.6.2000 n. 18, Franzo; conf., più recentemente, Cass. Pen., 2, 28.4.2017 n. 31.652, Sanfilippo).In definitiva, quando il reato di truffa abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui í titoli vengono posti all'incasso ovvero (laddove possibile) usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro (cfr. Cass. Pen., 2, 24.1.2002 n. 28.928, Migliorini; conf., Cass. Pen., 2, 18.6.2008 n. 27.950, Nardini)".

Applicando tali principi al caso di specie, il reato di truffa contrattuale (on line) si sarebbe consumato al momento dell'accreditamento dell'importo sul conto corrente e non al momento dei successivi prelievi.

Per l'effetto, nel caso di specie, non è stato ritenuto sussistente né lo stato di flagranza né tantomeno quello di quasi-flagranza con consequenziale annullamento dell'ordinanza di convalida dell'arresto.


Avv. Filippo Camela, Via Riccardo Grazioli Lante 9, 00195 Roma, filippocamela@gmail.com
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